
Le limitazioni alla mobilità imposte dall’emergenza sanitaria e la conseguente cancellazione di molti dei voli aerei già prenotati, hanno causato non pochi inconvenienti ai viaggiatori.
Vediamo nel dettaglio quando è possibile ottenere il rimborso di un titolo di viaggio aereo non utilizzato e come richiederlo.
1. Il diritto al rimborso del biglietto aereo di un volo annullato
A partire dal 18 maggio 2020, grazie all’allentamento delle misure restrittive necessarie per fronteggiare l’emergenza sanitaria, è possibile riprendere a viaggiare in tutto il territorio nazionale.
Ma, fino a questo momento, la situazione che si è venuta a creare a causa della cancellazione di molti dei voli aerei, ha impedito a molti viaggiatori di usufruire della prenotazione effettuata prima delle restrizioni.
Il diritto al rimborso dei biglietti aerei non utilizzati, previsto anche dalle disposizioni governative, è stato più volte ribadito dalle associazioni dei consumatori, chiedendo che le linee guida da seguire nella procedura siano il più possibile chiare ed uniformi in tutti i Paesi dell’UE, con precise regole sui rimborsi, sui voucher e sui Fondi di Garanzia, a cui fare riferimento nel caso di insolvenza della compagnia aerea.
Se si avesse necessità di un supporto informativo in proposito, Consulenza Legale Italia fornisce assistenza utile a conoscere i dettagli della procedura da seguire per ottenere il rimborso del biglietto aereo, offrendo consulenza gratuita e guide aggiornate facilmente consultabili on line.
2. L’esercizio del diritto di rimborso
I termini entro i quali presentare la richiesta di rimborso, fatta salva la possibilità di altre proroghe, sono attualmente fissati in 30 giorni dalla fine del divieto imposto. Nella fattispecie, quindi, a partire dal 17 maggio 2020.
Pertanto, in via precauzionale, è opportuno inviare alla compagnia una mail di posta elettronica certificata (PEC), con la quale fare salvo il diritto al rimborso, dimostrando di avere inoltrato la richiesta entro i termini indicati.
Titolari del diritto sono tutte le persone, residenti o domiciliate in Italia, che abbiano acquistato un biglietto per effettuare un viaggio aereo all’interno del territorio nazionale o per recarsi in destinazioni estere nelle quali sia stato vietato o impedito lo sbarco a causa dell’emergenza sanitaria.
Le modalità di inoltro della richiesta prevedono che alla documentazione prodotta venga allegato il titolo di viaggio oggetto dell’annullamento e che sia presentata entro i termini stabiliti.
Entro 30 giorni dalla richiesta, la compagnia aerea è tenuta a rimborsare integralmente l’ammontare del biglietto o, in alternativa, a procedere all’emissione di un voucher di pari importo, utilizzabile entro un anno dal rilascio.
Resta da precisare che, poiché la cancellazione dei voli è stata causata da una circostanza eccezionale come la pandemia, non è previsto l’indennizzo del viaggiatore.
3. Dubbi di legittimità delle disposizioni sui rimborsi
Nonostante le norme comunitarie riconoscano il diritto del passeggero a scegliere tra rimborso e voucher, di fatto tale diritto risulta disatteso dalla impossibilità di esercitare questa opzione: salvo pochi casi, il titolare del biglietto rimborsabile viene messo dalla compagnia aerea nella condizione di recuperare l’importo speso solo tramite un’altra prenotazione.
E questo, come è facile intuire, si scontra spesso con le esigenze dei passeggeri, in special modo di quelli che non viaggiano per diporto ma, ad esempio, per lavoro o motivi di studio, con date di partenza indifferibili.
Dal canto suo, la conversione in legge del decreto Cura Italia ha confermato il carattere autoritativo di questa procedura, stabilendo che l’emissione dei voucher assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario (L. 24/4/2020, art. 88bis, c.12).
Queste disposizioni, oltre a sollevare dubbi sulla loro legittimità costituzionale, si pongono di fatto come una evidente compressione dei diritti dei singoli.
La soluzione auspicabile per superare questa impasse di presunta illegittimità potrebbe essere quella di accompagnare le stesse disposizioni con la possibilità, per chi non utilizzerà il voucher entro la scadenza, di ottenerne il rimborso in contanti o con accredito bancario.
Se si desidera acquisire altre informazioni sui rimborsi di biglietti aerei o si hanno problemi a contattare la compagnia di riferimento, Consulenza Legale Italia fornisce opportuna assistenza nei suoi studi di Padova e Milano, offrendo anche consulenza gratuita on line e la possibilità di consultare guide aggiornate, reperibili nelle sezioni dedicate del sito web.